Storia e caratteristiche del diritto d'autore

LA STORIA: Il diritto d’autore è un ramo giuridico che non venne considerato fini all’invenzione della stampa quando, con la nascita delle imprese editrici, fu possibile riprodurre lo stesso manoscritto, molteplici volte.
Il problema delle opere letterarie ad ogni modo era già presente nei tempi antichi: Seneca per esempio, aveva notato come il libraio Doro, parlasse dei libri di Cicerone come se fossero suoi.

Per comprendere appieno il diritto d’autore, dobbiamo distinguere la proprietà immateriale dell’autore (corupu mysticum) e (corpus mechanicum) il diritto di chi acquista l’ente reale.

Nell’antica Grecia le opere erano liberamente appropriabili e riproducibili. Veniva però condannato il plagio (l’appropriazione di paternità) anche se veniva operata una distinzione tra opere letterarie e opere dell’arte plastica e figurativa.

A Roma veniva tutelata agli autori la opera di ingegno ma solo al libraio o all’editore. Era considerato come plagio il diritto di non pubblicare l’opera e il diritto di inedito. I diritti però erano solo considerati materiali.

Con la caduta dell’Impero Romano, la cultura si rifugia nei monasteri e solo con la nascita delle università, nasce la vera esigenza di avere più copie di un libro.

Con l’invenzione della stampa a Venezia, viene riconosciuta dapprima agli editori e ai stampatori, successivamente anche agli autori, il loro lavoro creativo e la loro fatica.

La forma più antica di Copyright è stata attuata dallo statuto della Regina Anna in Inghilterra nel 1709. Vi furono poi gli Stati Uniti e la Francia.
In Italia venne attuata una prima forma di Copyright nel 1799.

Manca invece nella notra costituzione una qualsiasi accenno esplicito alla tutela del diritto d’autore.
Viene però considerato comunque una espressione del lavoro intellettuale.

La prima convenzione internazionale fu "l’Unione per la protezione delle opere letterarie e artistiche" sottoscritta a Berna nel 1886.

Una svolta epocale avvenne con la digitalizzazione che permette di smaterializzare l’opera e ti portarla in qualsiasi parte del mondo praticamente a costi nulli senza perdita di qualità
Sembra quindi estinguersi la figura dell’intermediario rappresentato dall’industria cosiddetta culturale:la possibilità quindi per l’autore di contattare direttamente l’acquirente senza intermediari.

L'autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti determinati dalla legge sul diritto d'autore, e in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli da 13 a 18 della legge stessa (art. 12 comma 2 l.d.a.).

Sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Le opere di ingegno devono comunque essere tutelabili: ad esempio, l’emissione di una sola nota non può essere un componimento musicale perché non corrisponde alla definizione abituale. La tutela è attuabile quindi quando l’opera si concretizzi in una forma percepibile che non rimanga a livello di mero pensiero. Non sono tutelabili quindi le forme espressive elementari non idonne a rappresentare fatti o sentimenti.

Il soggetto acquisisce i diritti della propria opera nel momento in cui la crea, senza alcuna intermediazione o atti di registrazione.

L'autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti determinati dalla legge sul diritto d'autore

I diritti elencati dalla legge sono:
- il diritto di riproduzione in più esemplari dell'opera (art. 13), ivi compreso il diritto di registrazione meccanica a mezzo apparecchi riproduttori di suoni o di voci (art. 61);
- il diritto di trascrizione dell'opera orale (art. 14);
- il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art. 15);
- il diritto di comunicazione al pubblico (art. 16);
- il diritto di distribuzione (art. 17);
- il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta (art. 18);
- il diritto di noleggio e di dare in prestito (art. 18 bis);
- il diritto di modificazione (art. 18 ult. comma).

I diritti di utilizzazione economica possono essere acquisiti,alienato o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalle legge.
La durata dei diritti di utilizzazione economica è stabilita dall'art. 25 per tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. Tale durata è indipendente dal fatto che i diritti vengano esercitati o meno.

I DIRITTI MORALI
Sono diritti che non hanno nessun termine.Essi possono essere fatti valere in mancanza dell’autore dai propri parenti stretti come il coniuge,i fratelli i figli etc.
Esso è inalienabile e consta di tre parti:

- il diritto di rivendicare la paternità dell'opera (art. 20) e, nel caso di opera anonima, di rivelarla (art. 21);
- il diritto di opporsi a deformazioni o modificazioni dell'opera e a ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'opera stessa (art. 20);
- secondo alcuni autori, il diritto di inedito e di determinare il momento e i limiti di pubblicazione (art. 24);
- il diritto di ritiro dell'opera dal commercio per gravi ragioni morali.

LA CESSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA
Sono diritti di utilizzazione economica e diritti connessi aventi carattere patrimoniale,possono essere acquisiti, alienati e trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.

Si possono evitare queste cessioni se,in presenza di manifestazioni avvenga a titolo gratuito, avvisando in largo anticipo e essere inscritti ai registri istituiti.

DIRITTO DI NOLEGGIO E DI DARE IN PRESTITO
L’autore può concedere l’autorizzazione per il noleggio o il prestito da parte di terzi e che i diritti dell’autore non vengono persi.

DIRITTO DI MODIFICAZIONE
Possono essere di tre tipi:
1. modificazioni e aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell’opera originale
2. compendi all’autore per l’uso dell’opera
3. adattamenti e riduzioni non costituenti una nuova opera orginale.

IL DIRITTO DI RIPRODUZIONE
Se le modifiche sono di tale natura da considerarsi come elaborazione, oppure contengono nuovi elementi di creazione individuale da dar origine a opere nuove, esse formeranno oggetto di un separato diritto di autore che darà luogo a un nuovo diritto di riproduzione: la riproduzione illecita, cioè senza il consenso dell’autore, in qualunque forma essa avvenga, sanzionata sia penalmente che civilmente. Si ha riproduzione illecita anche quando il contraffattore fabbrichi esemplari riproducenti l’opera senza porli in vendita.

IL DIRITTO DI TRASCRIZIONE
Riguardala trascrizione delle opere orali sott’orma di stampa,litografia,incisione,fotografia e simili. E’ analogo al diritto di riproduzione.

IL DIRITTO DI ESECUZIONE E RAPPRESENTAZIONE
Tutti questi diritti si riferiscono a una forma di comunicazione diretta dell’opera al pubblico dove il godimento dell’opera da parte dei terzi è immediato.
Entrano a far parte di queste categorie:
1. l’esecuzione di un’opera anche se a mezzo di apparecchio radiofonico o televisivo
2. ricezione in pubblici esercizi di trasmissioni radiofoniche
3. itilizzazioni di dischi a mezzo di juke-boxes o apparecchi analoghi

L’esecuzione,la rappresentazione o recitazione entro la cerchia ordinata della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero è esente purchè non sia effettuata a scopo di lucro.
E’ stata introdotta una legge in cui gli autori hanno un compenso ridotto quando la rappresentazione avvenga negli istituti di assistenza nonché delle associazioni di volontariato, purchè destinate ai soci invitati e senza scopo di lucro.

Attualmente rimane ancora in vigore la lettera a) comma 2 dell'articolo 171-ter che prevede il carcere da uno a quattro anni e multa da 2.500 a 15.000 euro per chi "riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi", ma poiché non è esplicitamente indicato, come in altre parti della legge, l'azione di "immettere in reti telematiche" è possibile che ciò non sia contemplato. Sarà la giurisprudenza, prima o poi, se nel frattempo non cambia la legge, a dirci qualcosa nel merito.